NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La L. n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il D.L. 1° marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato il termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022. Pertanto, è possibile assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15 novembre 2022. Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere da tale data; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Per l’anno 2022 l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sui valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con la perizia giurata, è stata aumentata dall’11% al 14%, mentre nessuna modifica è stata fatta per l’unica nuova aliquota dell’imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni, che viene confermata al 14 per cento. Si veda l’art. 29, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con L. 27 aprile 2022, n. 34.
Notaio Giovanni Maria Plasmti.