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Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

 La L. n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il D.L. 1° marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato il termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022. Pertanto, è possibile assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15 novembre 2022. Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere da tale data; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Per l’anno 2022 l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sui valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con la perizia giurata, è stata aumentata dall’11% al 14%, mentre nessuna modifica è stata fatta per l’unica nuova aliquota dell’imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni, che viene confermata al 14 per cento. Si veda l’art. 29, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con L. 27 aprile 2022, n. 34.

Notaio Giovanni Maria Plasmti.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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