ISCRIZIONE VELOCE AL R.U.N.T.S. PER GLI E.T.S. DI RETI ASOCIATIVE CHE ADOTTANO IL MODELLO STANDARD DI STATUTO: PER GLI ALTRI OCCORRE ATTENZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE

La circolare del Min Lav. del 5 marzo 2021, n.2 precisa che gli enti del terzo aderenti a reti associative di cui all'art.4 comma 1 del d.lgs. n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”) settore che, in fase di adeguamento statutario, “facoltativamente” adottino il modello standard hanno una riduzione dei tempi previsti per l'iscrizione al RUNTS. Per tutti gli ETS (partecipanti a reti associative e non) occorre prestare attenzione alle seguenti clausole e/o situazioni:

- si può costituire l’ente unicamente nella forma associativa con possibilità di applicare sia la disciplina generale prevista per tutte le associazioni del Terzo settore che quella speciale dedicata alle Odv e alle Aps (articoli dal 32 al 36 del Cts);

- sia al momento della costituzione che durante tutta l’esistenza dell’ente, è necessario mantenere la presenza di almeno sette persone fisiche o tre OdV/Aps, poiché in caso di riduzione del numero di associati sarà necessario provvedere alla reintegra entro un anno, pena la cancellazione dal Runts; al riguardo precisandosi che se l’ente non rispetta i requisiti numerici relativi agli associati ai fini della qualifica di Odv o Aps, occorre distinguere se si tratta di un ente costituito prima o dopo l’entrata in vigore del Cts. In caso ETS costituiti prima del 3 agosto 2017 sarà sufficiente integrare il numero degli associati, mentre se costituiti dopo il 3 agosto 2017 (Nota Min. Lav. 4995/2019) sarà sempre necessario integrare il numero degli associati manifestando la volontà di assumere la qualifica di Odv/Aps mediante apposita delibera assembleare che dovrà essere assunta con il voto favorevole del numero minimo di associati richiesti per la costituzione;

- sono ammesse clausole statutarie per includere nella compagine associativa anche altri Ets purché questi non superino il 50% rispetto alle Odv/Aps associate; non si può inserire la generica indicazione della partecipazione all’associazione di persone fisiche ed enti, poiché si tratta di un rinvio eccessivamente ampio dal momento che il termine “enti” potrebbe ricomprendere anche le società che non possono fare parte della compagine associativa di Odv e Aps: bisogna indicare le categorie di soggetti che potranno essere ammessi;

- il numero minimo di partecipanti non dovrà essere necessariamente precisato nello statuto, trattandosi di una norma imperativa applicabile in ogni caso;

- lo statuto potrà prevedere anche una specifica clausola volta ad ammettere la partecipazione anche di altri enti non profit che non abbiano la qualifica di Odv o Aps. In quest’ultimo caso, sarà opportuno riportare la clausola relativa al numero minimo degli associati redatta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal Cts;

- la composizione del Consiglio di amministrazione nelle Odv. I componenti di tale organo potranno essere reclutati solamente tra i propri associati o quelli degli enti affiliati. Non vi sarà spazio per indicare membri da parte di soggetti terzi o altri enti non profit che non siano Ets;

-non sarà, inoltre, possibile prevedere alcuna forma di remunerazione per la partecipazione agli organi sociali fatta eccezione per il compenso all’organo di controllo.

- con riferimento ai volontari, invece, gli enti che vogliano assumere la qualifica di Odv/Aps dovranno prestare attenzione alle indicazioni relative ai rimborsi. In presenza di clausole che indicano la possibilità assegnare rimborsi spese forfettari non potrà scattare il nulla osta all’scrizione al Runts.E' ammessa per tali soggetti la possibilità di ottenere rimborsi per le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente. Tali spese potranno essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione del volontario, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 16 aprile 2025
La risoluzione n.23/E del 3 aprile 2025 si uniforma alla Cass. 3461/2021 e 27293/2024
Autore: Giovanni Maria Plasmati 2 aprile 2025
Ove accettato dai competenti uffici dei RRII si potrebbe (ma non vi è un obbligo) annotare l'accollo di debito ipotecario qualora sia liberatorio
Autore: Giovanni Maria Plasmati 2 aprile 2025
Con la le Legge 207/2024 la misura in questione diventa strutturale, e pertanto entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione. Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti a eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva: persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa); società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.); enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate); soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Circa situazione particolare di precisa quanto segue: DIRITTI EDIFICATORI con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 (Telefisco 2013) si è precisato che la procedura di rideterminazione del valore si applica anche ai diritti edificatori di cui all’art. 5 del D.L. 70/2011; al riguardo si precisa che in tema di imposte indirette, con la risposta a interpello n. 69 del 18 gennaio 2023 e poi lo stesso legislatore con gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18/09/2024 n. 139 si sono allineati al nuovo orientamento delle SS.UU. della Cassazione (in tema di imposte indirette, infatti, si è ora stabilito che i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono soggetti all’imposta di registro del 3% prevista dall’art. 9, T.U.R. – DPR. 131/1986 e alle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa). COMPROPRIETARI - NUDI PROPRIETARI E USUFRUTTUARI con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 81/E del 6 novembre 2002 si è precisato che è possibile per i comproprietari rivalutare il valore delle rispettive quote di comproprietà; che per i nudi proprietari e gli usufruttuari è possibile rivalutare il valore dei rispettivi diritti; che è possibile anche la rivalutazione solo di una porzione della medesima particella catastale (per esempio nel caso in cui solo parte di una particella sia stata dichiarata edificabile). Poi con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2003. VALORE INIZIALE PER BENI DERIVANTI DA SUCCESSIONI Con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è ribadito che nel caso di terreni oggetto di successione o donazione il loro valore iniziale è quello indicato negli atti di successione e donazione (con la conseguenza che la eventuale rivalutazione effettuata dal defunto rimane priva di qualsiasi effetto e non potrà essere sfruttata dai successori in caso di vendita dei terreni caduti in successione. NON REVOCABILITA' DELLA RIVALUTAZIONE AVVIATA La Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta versata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti delle rate successive (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019 n. 1323; Cass. 1 dicembre 2020, n. 27387). VALORE DA CONSIDERARE IN PRESENZA DI FABBRICATO DA DEMOLIRE la Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 29 luglio 2020 ha mutato la propria posizione sull’argomento, escludendo che la cessione di un fabbricato da demolire possa essere equiparata, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, alla cessione di un’area edificabile. Nella Circolare suddetta l’Agenzia conclude affermando che “in considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità̀, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto non opportuna la prosecuzione in Cassazione dei giudizi in materia, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 395/E del 2008 e, più̀ in generale, non ulteriormente sostenibili le pretese dell’Amministrazione in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata”. Stessa soluzione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella successiva risposta a interpello n. 312/2020 del 4 settembre 2020.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 2 aprile 2025
La Cass 7634 del 22 marzo 2025 afferma che la trascrizione del preliminare perde efficacia se il contratto modificativo non è trascritto entro un anno dalla data originariamente prevista per la stipula del definitivo
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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