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CLAUSOLE STATUTARIE DI ACQUISTO/VENDITA COATTIVE PER RISOLVERE UNO STALLO: C.D. CLAUSOLE DI ROULETTE RUSSA

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con le massime n. 72 e 73 del 2020, ha affermato la legittimità delle clausole statutarie volte a prevenire e/o risolvere situazioni di stallo decisionale (c.d. deadlock) all’interno dell’organo amministrativo o assembleare, ammettendo, in caso di società con capitale ripartito in egual misura tra due soci, il diritto di ciascuno - al verificarsi di una situazione di stallo decisionale - di formulare un’offerta di acquisto ad un determinato prezzo avente ad oggetto la partecipazione dell’altro socio, al quale spetta la scelta tra accettare l’offerta alle condizioni proposte o acquistare le partecipazioni dell’offerente alle medesime condizioni. Con riferimento al prezzo di acquisto invece ci sono delle divergenze. Detta massima del Consiglio Notarile di Firenze (conforme App. Roma n. 782 del 3 febbraio 2020) ritiene valido il meccanismo che preclude al socio offerente la determinazione di un prezzo arbitrario, avendo l'altro socio la facoltà di scegliere se vendere la propria partecipazione o acquistare quella del socio offerente alle medesime condizioni, essendo necessaria la predeterminazione dei criteri o il rispetto del valore minimo previsto in caso di recesso ex artt. 2437-ter e 2473 c.c.: il meccanismo sopra esposto, infatti, esclude ab origine la determinazione di un prezzo arbitrario o iniquo da parte del socio offerente, essendo questi soggetto al rischio di dover vendere (anziché acquistare) - al prezzo dal medesimo stabilito - le partecipazioni dell’altro socio. In senso contrario si esprime la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 181/2019, ravvisandovi un’ipotesi di exit forzata diversa da quella di una clausola di c.d. drag along.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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