NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 12 febbraio 2021, n. 3597 che il fabbricato posseduto e utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente strumentale all’attività e quindi sconta l’aliquota agevolata prevista per l’acquisto ppc, anche se, da un punto di vista civilistico, non dovesse costituire pertinenza del terreno. Quindi in caso di attività agrituristica non può sostenersi o argomentarsi, come invece è stato fatto con la risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015, che i fabbricati per detta attività sono da considerarsi “strumentali” e “non pertinenziali” perché in assenza degli stessi, sarebbe di fatto impossibile l'esercizio della stessa attività agrituristica. In realtà il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell'attività di impresa svolta e quindi si può applicare l'agevolazione fiscale al trasferimento di tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all'esercizio dell'attività agricola, definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del Dl 557/1993 il tutto nel pieno rispetto di quanto disposto dalle agevolazioni p.p.c. previste dall'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, secondo cui le stesse si applicano a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso, in favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, ed aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze (fiscali anche se non civilistiche).