NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 35 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in Supplemento Ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, ha modificato il co. 2 dell’art. 56, L. 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), prevedendo l’inserimento, dopo le parole “che sarà nominato dal presidente del tribunale”, delle seguenti parole “o dal notaio individuato per la stipula dell’atto”. Con tale provvedimento normativo è stata così prevista la possibilità per il notaio, in competenza concorrente con il presidente del tribunale, di provvedere alla nomina dell’interprete in tutti i casi in cui intervenga in un atto notarile una persona interamente priva dell’udito che non sappia leggere. La suddetta modifica si colloca all’interno di una serie di aggiornamenti normativi in un’ottica di snellimento dei procedimenti e riduzione del carico giudiziario, creando, per le materie che esulano dalla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, un sistema a doppio binario e consentendo alle parti di scegliere liberamente se continuare ad affidarsi al giudice o, viceversa, al notaio, con il pregio, nel caso di scelta del notaio, di non essere gravati dal vincolo del domicilio o della residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto. Unico limite sembra essere, come si evince dal dettato normativo, che sarà lo stesso pubblico ufficiale al quale ci si rivolge per l’atto ad essere abilitato al rilascio dell’autorizzazione.