NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Quanto il valore dei soli beni immobili è compreso tra quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del canone 1281, § 2, seconda parte e la somma minima stabilita dalla CEI (attualmente determinata in 250.000 euro) occorre la licenza dell’ordinario diocesano; quanto il valore del bene è compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla CEI (attualmente determinate rispettivamente in 250.000 euro fino a 1.000.000 euro. Cfr. cann. 1291-1295) occorre l’autorizzazione del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio diocesano, quanto il valore del bene supera la somma massima stabilita dalla CE I (attualmente determinata in 1.000.000 euro) o si tratta di ex voto o di beni preziosi per arte o storia occorre la licenza anche della Santa Sede (cann. 1291-1292 e 1295)