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Imposte fisse per i trasferimenti di immobili strumentali (per natura) ceduti con aziende o rami in cui vi sia l’impegno a mantenere standard occupazionali precedenti (minimo 250 dipendenti)

 Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1 comma 237 della Legge 30 dicembre 2021, .234 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), pubblicata sulla G.U. serie generale del 31 dicembre 2021 s.o. n. 49/L, ha stabilito che in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applichino l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. Al riguardo la circolare n. 3/2022 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che il beneficio non trova applicazione a tutti i trasferimenti di immobili insiti in aziende cedute, ma solo nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale produttivo di cui ai commi 224 e seguenti dell'articolo 1 della stessa legge. L’accesso al regime agevolato è consentito alle aziende che: nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti e intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. Al ricorrere di tali presupposti, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura di una sede alle rappresentanze sindacali, alle Regioni interessate, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministero dello Sviluppo economico e all’Anpal e a elaborare, nel termine di 60 giorni, un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti, e a presentarlo ai medesimi soggetti destinatari della comunicazione, indicando le azioni programmate per la conservazione dei livelli occupazionali, le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività nonché i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. Sono espressamente escluse dal trattamento di favore le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Dl n. 118/2021. La disposizione agevolativa fa riferimento alla categoria dei cosiddetti beni immobili strumentali per natura, trasferiti nell’ambito della cessione d’azienda o del ramo d’azienda, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili, indipendentemente da quale sia il loro effettivo utilizzo, sono individuati nelle seguenti categorie catastali: gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione a uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia; gruppo B (ad esempio, magazzini sotterranei); gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, eccetera); gruppo D (ad esempio, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro); gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche). Per i beni immobili, diversi da quelli oggetto del presente beneficio fiscale, facenti parte dell’azienda, troverà, invece, applicazione l’imposta di registro ordinaria. Con riferimento ai soli beni immobili, l'imposta di registro si applica, ai sensi dell’articolo 1 Tariffa parte I allegata al Dpr n. 131/1986, con un minimo di mille euro: ai terreni agricoli e connessi fabbricati rurali con l'aliquota del 15 per cento agli altri immobili diversi dai precedenti con l'aliquota del 9 per cento. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sono applicate in misura fissa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, pari a 50 euro ciascuna. La circolare precisa, altresì, che l’agevolazione in argomento riguarda solo le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso, non essendo prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito. Tale circostanza si desume dal fatto che, il legislatore, nella prima parte del comma 237, fa riferimento unicamente alla cessione d’azienda o di ramo d’azienda, negozio giuridico tipicamente a titolo oneroso, contrariamente a quanto espressamente previsto nella seconda parte dello stesso comma, nell’ambito della decadenza dall’agevolazione, ove vengono nominati atti di trasferimento a titolo gratuito, distinguendoli dai trasferimenti a titolo oneroso. La norma prevede, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati, per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. In quest’ultimo caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria. 

Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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