NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la risposta ad istanza di interpello del 16 giugno 2021, n. 413, l’Agenzia delle entrate, confermando una precedente risposta (quella a interpello n. 526 del 13 dicembre 2019) ha chiarito che l’atto di messa in comunione (nel caso specifico quello con cui due coniugi intendano riunire due compendi di beni di valore economico equivalente e dal quale derivi, quindi, una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni pre-posseduti) ha natura di atto dichiarativo, cui si applica, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R., l’imposta di registro in misura pari all’1 percento. Tale orientamento dell’Agenzia è allineato a quello della Cassazione (n. 7606/2018) la quale asserisce che tale atto ha natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, sui beni della massa abbiano un valore equipollente ai diritti che essi vantavano precedentemente.