NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 gennaio 2021 n. 150 sostiene che l’onere della prova circa la data di ultimazione dei lavori abusivi ai fini dell’ottenimento della sanatoria grava su chi li ha realizzati. Per completezza di seguito si indicato i riferimenti normativi. L’Art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003 e poi modificata con d.l. n. 168/2004, convertito nella Legge n. 191/2004 (c.d. terzo condono che segue ai primi due previsti rispettivamente dall’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dall’art. 39 della Legge n. 724/1994. Il comma 25 del predetto ultimo articolo prevede che il nuovo condono si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Al riguardo si precisa che per opere ultimate devono intendersi gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, oppure, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.