NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate con la Nota a Risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021, recepisce l’orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 16495 del 4 novembre 2003 e successive Cass. nn. 221982, 22199, 22200 e 222013 depositate il 5 settembre 2019, ordinanze nn. 6671-6677 depositate il 9 marzo 2020 e n. 22118 depositata il 13 ottobre 2020), sostenendo che alla costituzione di servitù su terreni agricoli va applicata l’aliquota del 9%, ai sensi, rispettivamente, degli attuali terzo o primo periodo dell’art.1 tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, in tal modo ribaltando quanto precedentemente sostenuto con la risoluzione n. 92/E del 2000 (ripresa anche nella circ. 18/E 2013) che facendo leva sulla natura di previsione generale della norma contenuta nel primo periodo dell’art. 1 tariffa riteneva "trasferimento"» anche la "costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento". La nuova risoluzione, recepisce il ragionamento della citata Cassazione, la quale afferma che «Nella disciplina fiscale del primo periodo della Tariffa vi è … una distinzione solo per tipi di atti e non più, come nel sistema precedente con l'aggiunta dell'art. 1-bis, per tipi di beni che ne formino oggetto. In particolare, la distinzione ora corre tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (terreni, fabbricati) e atti traslativi di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, uso, abitazione), da una parte, e atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dall'altra…. Se tale è l'architettura della normativa - che, ripetesi, contrappone gli atti traslativi a quelli costitutivi dì diritti reali di godimento, quali le servitù prediali, e fa ricadere tra i primi i "trasferimenti coattivi" di immobili o di diritti reali di godimento - sembra indiscutibile che il termine "trasferimento" sia stato usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Inoltre il termine in questione non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)».