NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La recente Cassazione (29506 del 24 dicembre 2020) sostiene che il patto di famiglia sia assimilabile quanto ad effetti ad una donazione modale, e che fiscalmente, da un lato, l’attribuzione al beneficiario deve essere considerata al netto di legati od oneri che su di essa gravano ai sensi dell’art. 8 comma 3 d.lgs. 346/1990, e dall’altro che la prestazione derivante dall’attuazione dell’onere deve considerarsi come legato o donazione a favore del beneficiario ai sensi degli articoli 46, comma 3 e 58, comma 1 d.lgs. 346/1990. In altri termini gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione e a favore di altri soggetti individualmente determinati, ai fini fiscali, rilevano come attribuzioni provenienti, rispettivamente, da disponente e ciò avviene anche se l'adempimento dell'onere spetta all’assegnatario con beni provenienti dal suo personale patrimonio (contrariamente a quanto era stato detto con la Cass, ord. 32823 del 19 dicembre 2018). Circa la rinunzia alla liquidazione da parte dei legittimari non assegnatari si è osservato che essa non è suscettibile di incidere sull’assimilazione, anche ai fini fiscali, del negozio quale liberalità cum onere in quanto non è il beneficiario ad essersi sottratto agli obblighi che gli facevano carico. Al riguardo l’amministrazione finanziaria, ha sostenuto l'applicazione dell'imposta fissa (presumibilmente di registro) alle “rinunzie” peraltro esprimendosi in contrasto con il suo precedente orientamento che le considera quali atti “gratuiti”, e perciò soggetti all'imposta sulle donazioni. Circa l’adempimento dell’obbligo di liquidazione (che per legge spetterebbe al familiare assegnatario) da parte del disponente si potrebbe qualificare come adempimento da parte di terzo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ, con effetti liberali indiretti nei confronti di quest’ultimo con consequenziale applicazione del relativo regime impositivo con la necessità di distinguere tra liberalità di cui direttamente o indirettamente beneficerebbe il discendente e liberalità da intendersi effettuata direttamente a favore di tali ultimi legittimari per l’esubero rispetto alla liquidazione stessa.