NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 26 novembre 2020, n. 26988; SS.UU. 6 marzo 2020, n. 6459) dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, hanno inquadrato il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza, secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto. È l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante - non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma promessa di pagamento ex art.1888 e ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario con conseguente esonero a favore del fiduciante dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.