NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la Cassazione (Cass., ordinanza 4 gennaio 2021, n. 13) l’affidamento di beni al trust non comporta l’applicazione di imposte proporzionali ipotecarie e catastali (dovute in misura fissa) e non composta l’applicazione di alcuna imposta successoria poiché l’attribuzione non è definitiva ma comporta solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari. Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Inoltre l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.