NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la Cassazione (ordinanza 30 settembre 2020, n. 20878) per aversi accettazione tacita di eredità è necessario, oltre che la volontà di compiere l’atto, anche che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Con la conseguenza che non può costituire accettazione il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all’eredità effettui con danaro proprio in quanto non si tratta di atto dispositivo o comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario