NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la Risposta A.E. all’interpello, n. 551 del 18 novembre 2020, in caso di vendita prima del decorso dei 5 anni di terreni da parte I.A.P ad un acquirente “anch’esso I.A.P” in luogo dell'imposta di registro con aliquota all'1 per cento, si applica l'imposta di registro nella misura del 9 per cento e non quella del 15% in base ad una lettura a contrario dell'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che prevede che “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», l'imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento”. Al riguardo, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica, n. 7 del 24 giugno 2020, è stato precisato che dalla lettura, a contrario, di tale ultima disposizione emerge che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9 per cento prevista per gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere», ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.