NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la Cassazione (ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27500, sez. V) Il trust “traslativo” è soggetto ad imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse in quanto il trasferimento del bene dal settlor al trustee non determina effetti traslativi, poiché non comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust.