NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 7 gennaio 2021, n. 42 ha sostenuto che il coltivatore diretto, avente diritto alla prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, è solo quello che ha tale qualifica per la coltivazione della terra non anche quello che ha tale qualifica per il solo allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario.