NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 13 gennaio 2021, n. 377, afferma in che la declaratoria di inefficacia dell’atto traslativo della casa coniugale non travolge il diritto personale di godimento sorto in capo all’ex coniuge assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.