NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Nei rapporti tra coniugi non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c. non rilevando la mancata annotazione presso lo stato civile o la mancata trascrizione. Per opporre ai terzi un acquisto personale, effettuato da un coniuge separato, invece, è necessaria la sola trascrizione nei registri immobiliari dell'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni, indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.