NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cass. Civ., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 11831afferma che quando il D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si occupa (all’art. 56-bis, T.U.S.D., rubricato “Accertamento delle liberalità indirette”) della tassazione delle liberalità diverse dalla donazione “formale”, enuncia due principi: a) la facoltà del contribuente di registrare “volontariamente” le liberalità indirette (art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.); b) il potere dell’Amministrazione di accertare le liberalità indirettesolo al ricorrere di due presupposti(art. 56-bis, comma 1, T.U.S.D.): – “quando l’esistenza” della liberalità indiretta “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”; – “quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire” (ora euro 180.760). Se, dunque, il potere dell’Amministrazione di accertare donazioni “indirette” si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, pare potersi concludere che non vi sia un obbligo generalizzato di registrare tutte le donazioni “indirette” risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, ma si pongano solo le dette ipotesi di tassazione delle donazioni “indirette” risultanti da atti soggetti a registrazione (fermo restando l’esonero da tassazione per le donazioni “indirette” rientranti nel perimetro di quelle identificate nell’art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D.). Per il che dalla decisione de qua se ne deve dedurre che la donazione indiretta (ex multis, il caso del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento) va sottoposta a tassazione solo allorchè si paventi di doverla ammettere nell’ambito di una possibile futura procedura di accertamento.