NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Decreto Energia proroga il termine previsto dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002 per la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2022, ma con un’imposta sostitutiva del 14%. In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2022, può essere versata: in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022; oppure in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro: 1) il 15 giugno 2022; 2) il 15 giugno 2023; 3) il 15 giugno 2024. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. La rivalutazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 2011 e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 marzo 2018, n. 5981, si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata, oppure - in caso di pagamento rateale - della prima rata. Inoltre, nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Entro il 15 giugno 2022 si deve anche redigere e asseverare la perizia di stima.