NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la Risposta n. 202 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate sostiene che le agevolazioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti») si applica anche in favore dei fruitori con diritto di riscatto di beni acquistati con leasing finanziario in quanto vi è una piena equiparazione della situazione in esame con quella dell'acquisto in proprietà; al riguardo precisandosi che il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing. Il tutto nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un'impresa «di costruzione o ristrutturazione immobiliare» (nel senso evidenziato in precedenti documenti di prassi) e che si provveda alla stipula dell'atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.