NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2021, n. 196 afferma che per le detrazioni in parola non è necessario e due comproprietari di un edificio (condomìnio minimo) richiedano un codice fiscale ad hoc per il condominio minino esistente fiscalmente tra loro esistente. In generale, se il condomìnio è sostituto d’imposta, cioè se riceve, per esempio, fatture sulle quali trattenere la ritenuta del 4%, deve dotarsi di un codice fiscale. Ciò vale anche per i cosiddetti «condomìni minimi», edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini (circolari 11/E/2014, risposta 4.3 e 204/E/2000). Il codice fiscale del condominio, inoltre, servirebbe anche per la corretta intestazione delle fatture delle spese e delle utenze per le parti comuni, a prescindere dalla ritenuta d’acconto. Secondo la circolare 24/E/2020, in presenza di condominio minimo eccezionalmente, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del comproprietario/condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti, a differenza di quello che è stato sostenuto in generale dalla circolare 57/E/1998, paragrafo 6