NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, n. 8175 del 24 marzo 2021, conformemente dalla risposta dell’A.E. n. 310/2019, ha ritenuto non tassabile la donazione di denaro effettuata con denaro proveniente da fuori Italia in quanto l’imposta di donazione italiana è applicabile alle donazioni poste in essere da soggetto non residente in Italia solo se hanno per oggetto beni, esistenti in Italia. A contrario si riterrebbe rilevante ai fini della tassazione il bonifico bancario che concreti una liberalità e non prestito. Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta» di donazione fuoriuscita dal Dl 262/06, conv. in legge 286/06, cioè la normativa che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione, che era stata soppressa dalla legge 383/01 . Circa la qualificazione del bonifico come donazione o prestito si ricordi che l’art. 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/90, sancisce l’esonero da tassazione delle donazioni indirette poste in essere al fine di dotare il donatario delle risorse occorrenti per la stipula di un atto il cui il beneficiario del bonifico e parte acquirente dello stesso riconosca che il prezzo abbia provenienza di liberalità.