NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 4 febbraio 2021, n. 2613, sostiene che quando sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un “unicum inscindibile”, ciascuno dei promittenti s’impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare, ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri con la conseguenza l’obbligo del prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l’intero a titolo solidale.