NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, 8 febbraio 2021, n. 2904, in tema di fondo patrimoniale afferma che non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I "bisogni della famiglia" devono intendersi non in senso restrittivo, ma ricomprendendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.