NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), ha introdotto il concetto di Società Benefit (S.B.), ossia la possibilità da parte per tutte le società (ad eccezione delle s.r.l.s stante la tipizzazione del loro statuto e delle cooperative sociali e delle imprese sociali, stante la specificità del loro scopo) di poter perseguire in modo congiunto finalità di lucro e di beneficio sociale i cui effetti devono prodursi in favore di comunità, territori e ambiente, beni o attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, il tutto con relativi benefici fiscali. Detto "beneficio comune” deve concretizzarsi in uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate e per ritenersi reale deve essere fortemente connesso agli scopi dell’azienda. La S.B. è una società tradizionale ma anche ente profit e come tale oltre ad avere benefici economici ha anche maggiori obblighi che impegnano il management e soci a standard più elevati, oltre che di scopo, di sostenibilità, responsabilità e trasparenza. L’acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie e quindi per le società già esistenti, per assumere la qualifica giuridica sarà necessario modificare appositamente lo statuto con le clausole statutarie previste dalla normativa della Benefit in modo da prevedere che: nella denominazione sociale vi sia l'inserimento (non obbligatorio) delle parole “Società Benefit” o “S.B.” da utilizzare anche nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (Comma 379); l’oggetto sociale preveda oltre all’attività propria anche le finalità di beneficio sotto forma di effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile (Commi 377, 378); l’individuazione dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune; nella relazione annuale degli amministratori occorre anche indicare la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato e deve includere una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Benefit intende perseguire nell’esercizio successivo. Uno dei punti rilevanti della L. 208/2015 che disciplina la società Benefit riguarda il trattamento fiscale, ossia la possibile deducibilità, dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche, che la società benefit si prefigge di perseguire. Manca una disposizione fiscale sul trattamento dei costi afferenti alla sfera delle attività di beneficio comune cui la SB è obbligata. In mancanza di una disposizione fiscale in tal senso, ci si chiede come si possa conciliare il principio di inerenza con l’obbligo di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Il principio di inerenza non è mai stato esplicitamente enunciato dal legislatore. La nozione si ricava implicitamente in due norme in particolare dall’art. 109 co5 TUIR: il quale afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Ne discende, pertanto, una nozione di un principio generale di inerenza implicita nel concetto di reddito, poiché la deducibilità è condizionata da una stretta inerenza dei costi sostenuti nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa e pertanto funzionali alla formazione del reddito. Nella prassi l’amministrazione finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni, che l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa (risoluzione 16 maggio 2008 n. 196/E), ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. L’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito con la Risoluzione n. 196/E del 16/05/2008: l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa, ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. Vi è anche la Circolare Ministeriale 7/7/1983 n.30/9/944 e R.M. n.158/E del 28/10/1998: il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa. Anche la giurisprudenza si è espressa più volte in tal senso affermando il principio secondo il quale l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa” (Cass. n. 6502/2000; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930; Cass. n.23551/2012 e n.10319/2015).