NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le SS.UU. Della Cassazione del 14 dicembre 2020, n. 28387 ha affermato che nel procedimento di espropriazione forzata e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami pendenti sul bene stesso tra cui i pignoramenti e le ipoteche, determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da pesi e vincoli. Per questo motivo, il Conservatore dei registri immobiliari, oggi l’Ufficio territorialmente competente dell’agenzia delle entrate, deve immediatamente eseguire la cancellazione dei gravami indipendentemente dal decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c