NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Per gli enti che intendono accedere al Terzo settore si potranno prevedere delle clausole con efficacia sospesa all’operatività del RUNTS ma con le seguenti distinzioni:
- per le organizzazioni di volontariato (Odv) in quanto regolamentate già dal Codice del Terzo settore (Cts) queste potranno rendere immediatamente efficaci le modifiche
- per le associazioni di promozione sociale (Aps), salvo quando detto per le Odv, non potranno inserire clausole in contrasto con l’articolo 148 del Tuir;
- per quanto riguarda, invece, associazioni e fondazioni non in possesso delle predette qualifiche, queste sono libere di scegliere se modificare lo statuto con effetto immediato o sospenderne l’efficacia al momento dell’iscrizione al Runts;
- per le Onlus continueranno a essere disciplinati dal Dlgs 460/1997 sino all’abrogazione del relativo regime, con la conseguenza che non tutte le modifiche al Cts potranno essere operative immediatamente dalla data della delibera in quanto incompatibili con la disciplina Onlus e quindi per queste si potrebbe prevedere una efficacia sospesa;
- per le nuove fondazione o associazione che intendono accedere al Runts, proprio perché questo ad oggi non è ancora operativo, sarà possibile avvalersi della procedura semplificata prevista dall’articolo 22 del Cts, con la conseguenza che in questo caso l’ente dovrà prima comunicare all’autorità competente di voler rinunciare all’ottenimento della personalità giuridica secondo le modalità ordinarie.