NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 16 luglio 2021 n. 20336 sostiene che che se il prezzo di acquisto di un immobile è corrisposto con denaro ricevuto come liberalità indiretta dal genitore (o altro soggetto) di uno dei due coniugi acquirenti il bene stesso non entra il regime di comunione e a tal fine è irrilevante che l’altro coniuge acconsenta all’intestazione personale. N.d.r. Quindi nel caso di pagamento parziale con denaro del genitore di uno solo dei due coniugi, al fine di evitare una intestazione “ibrida” (parte in comunione e parte personale) è opportuno o precisare che il denaro vien corrisposto dal genitore non per spirito di liberalità (quindi come prestito) oppure che si inserisca che il bene, per espressa volontà delle parti, entra in comunione legale dei beni. In quest’ultimo caso però vi è il dubbio che la metà del denaro sconti l’imposta all’8% prevista per le donazioni tra estranei (suocero e genero/nuora).