NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il regime a realizzo controllato - anche secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020 - definisce un criterio non di neutralità fiscale ma di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Con un conferimento effettuato "a realizzo controllato" non vi è plusvalenza quando ad esempio nella perizia di stima richiesta per un aumento di capitale sociale o per la costituzione di una società, mediante conferimento di partecipazioni emerga la volontà il “realizzo controllato” ossia la volontà che la quota da conferirsi pur avendo un valore di mercato alto verrà appostata a patrimonio della conferitaria per un valore nominale. In questa ipotesi il conferente perderà la plusvalenza insita nella sua quota non beneficio indiretto per gli altri soci che non effettuano detto conferimento ma che hanno comunque quote di capitale e quindi di patrimonio in cui confluisce la quota di maggior valore. Ragionevolmente non può ritenersi elusione la previsione di una successiva cessione tra soci volta a ristabilire i rapporti di valore precedenti detto conferimento. La fruizione del regime fiscale agevolato ricorre sia nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 177 del TUIR in cui è richiesta l’acquisizione del controllo della società le cui quote sono conferite da parte della conferitaria stessa che nell’ipotesi di cui al nuovo comma 2-bis dell’art.177 TUIR, introdotto dal Decreto Rilancio, in cui è richiesto solo che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.