NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 15450/19, sancisce che il notaio non è responsabile per la maggiore imposta proporzionale richiesta a seguito di registrazione di un atto costitutivo di trust con imposta fissa in quanto non si tratta di imposta principale (nemmeno postuma), ma di imposta complementare e ciò ai sensi dell'art. 57 comma 2 del TUR che sancisce che “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive". I giudici affermano in primo luogo come il DLgs. 463/1997, sulla registrazione telematica degli atti mediante MUI non abbia mutato i termini della questione”. A tale fine, si considera principale solo l’imposta risultante dal controllo della autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico interpretative.