NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il C.O.N.I, l’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità per tutte le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche), iscritte o meno come A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale) di iscriversi nell’apposita sezione A.P.S. del nuovo R.U.N.T.S. (Registro Unico del Terzo Settore) anche tenendo conto della loro natura mutualistica piuttosto che solidaristica. Occorre ricordare che le A.S.D. che oggi risultano iscritte solo al C.O.N.I. ma non come A.P.S. e che intendono che intendono iscriversi al R.U.N.T.S., a differenza di quelle già in possesso di tale qualifica A.P.S., dovranno procedere all’adeguamento statutario con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria (e non quelle ordinarie anche se fino al 31 marzo 2021 riservata alle A.S.D. e A.P.S.) e dovranno fare espressa richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. non potendo come le come le altre di un’iscrizione automatica. Inoltre, tutti gli statuti delle A.S.D. e A.P.S. dovranno avere clausole statutarie compatibili con l’articolo 90, commi 17 e 18, legge 289/02, con la normativa C.O.N.I. a cui l’ente aderisce quindi in sintesi: la clausola sull’assenza di scopo di lucro, prevista da entrambe le normative; la clausola relativa all’oggetto sociale, che dovrà riportare l’indicazione dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi sia di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera t) C.T.S., sia all’articolo 90, comma 18, lettera b) legge 289/02; la clausola in materia di devoluzione del patrimonio dovrà prevedere che, in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni del Terzo settore purché aventi analoghe finalità sportive/mutualistiche.