NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La clausola penale, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, indipendentemente dalla prova e salvo previsioni di maggiori danni, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, è assoggettata alle seguenti imposte indirette e dirette. Circa le imposte indirette, l’Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Lazio con il Documento numero 37916 dell’11/16 maggio 2016, paragrafo 4, la risoluzione ministeriale n. 310388 del 18 giugno 1990 e Comm. Trib. Prov. Milano, sez. I, 13 febbraio 2019 n. 618 affermano che la previsione di una clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale con la conseguenza che la sola previsione contrattuale è soggetta sempre a imposta fissa, applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’art. 27 del TUR: l’imposta di registro sarà dovuta nella misura proporzionale del 3% solo all’avverarsi della condizione stessa/evento previsto. All’avveramento è dovuta l’imposta del 3% poiché detta clausola è inserita nel contratto per volontà delle parti e non per connessione necessaria o legale. Circa le imposte dirette sui redditi, bisogna distinguere tra persone giuridiche e persone fisiche. Per le prime i redditi prodotti sono tassati indipendentemente dalla fonte da cui derivano, ai sensi dell’articoli 6, comma secondo, 81 e 88 e dell’articolo 6, comma secondo del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, con la conseguenza che assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie sostitutive, in tutto o in parte, dei mancati guadagni del percipiente (c.d. lucro cessante), non anche quelle erogate al fine di reintegrare il suo patrimonio (c.d. danno emergente). La conseguenza, quanto al presupposto impositivo, è la necessaria individuazione della funzione di qualsiasi attribuzione, al fine di stabilire se è correlata o meno al risarcimento del danno, nella consapevolezza che spetta al contribuente l’onere di fornire la “prova negativa” in ordine alla natura reddituale (cfr., per tutte, Cass. 20 agosto 2007 n. 17710). Per le persone fisiche la quantificazione pattizia preventiva del risarcimento derivante dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento rimane naturalmente fuori dall’orbita della tassazione ai fini IRPEF. Circa il regime IVA si ricorda che sono esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente ai sensi dell'articolo 15, comma I, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633 e della risoluzione A.E. del 6 dicembre 1989 n. 550293.