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Imposte indirette e dirette della clausola penale

La clausola penale, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, indipendentemente dalla prova e salvo previsioni di maggiori danni, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, è assoggettata alle seguenti imposte indirette e dirette. Circa le imposte indirette, l’Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Lazio con il Documento numero 37916 dell’11/16 maggio 2016, paragrafo 4, la risoluzione ministeriale n. 310388 del 18 giugno 1990 e Comm. Trib. Prov. Milano, sez. I, 13 febbraio 2019 n. 618 affermano che la previsione di una clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale con la conseguenza che la sola previsione contrattuale è soggetta sempre a imposta fissa, applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’art. 27 del TUR: l’imposta di registro sarà dovuta nella misura proporzionale del 3% solo all’avverarsi della condizione stessa/evento previsto. All’avveramento è dovuta l’imposta del 3% poiché detta clausola è inserita nel contratto per volontà delle parti e non per connessione necessaria o legale. Circa le imposte dirette sui redditi, bisogna distinguere tra persone giuridiche e persone fisiche. Per le prime i redditi prodotti sono tassati indipendentemente dalla fonte da cui derivano, ai sensi dell’articoli 6, comma secondo, 81 e 88 e dell’articolo 6, comma secondo del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, con la conseguenza che assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie sostitutive, in tutto o in parte, dei mancati guadagni del percipiente (c.d. lucro cessante), non anche quelle erogate al fine di reintegrare il suo patrimonio (c.d. danno emergente). La conseguenza, quanto al presupposto impositivo, è la necessaria individuazione della funzione di qualsiasi attribuzione, al fine di stabilire se è correlata o meno al risarcimento del danno, nella consapevolezza che spetta al contribuente l’onere di fornire la “prova negativa” in ordine alla natura reddituale (cfr., per tutte, Cass. 20 agosto 2007 n. 17710). Per le persone fisiche la quantificazione pattizia preventiva del risarcimento derivante dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento rimane naturalmente fuori dall’orbita della tassazione ai fini IRPEF. Circa il regime IVA si ricorda che sono esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente ai sensi dell'articolo 15, comma I, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633 e della risoluzione A.E. del 6 dicembre 1989 n. 550293.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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