NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Legge 20 novembre 2017, n. 168, definisce i domini collettivi come situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno di proprietà pubblica o privata, è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale e per essi prevede una serie di norme per la loro valorizzazione e tutela. Tra queste ultime si evidenzia quella dell’art. 3 che sancisce l’inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale per detti domini collettivi. Tale norma in realtà, avendo un fine meramente riorganizzativo delle varie e disordinate norme di settore, non dovrebbe aver modificato quanto sostenuto con la vecchia normativa (da Dottrina, C.N.N., Circolare Agenzia del Territorio del 26 febbraio 2004 N 2//T e dalle Cass. SS.UU. 8 agosto 95, n8673). Tenendo conto di ciò, seppur non senza dubbi, si deve sostenere che il divieto di alienazione non valga per i terreni in cui gli usi civici siano stati legittimati seppur non ancora affrancati in quanto tali diritti permangono con obblighi a carico dei successivi proprietari e comunque non può tale divieto ritenersi esistente per quelle terre in cui l’uso civico non possa neppure astrattamente esercitarsi per trasformazione dei luoghi.