NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 31 gennaio 2021, n. 29981 sostiene che non può nominarsi un amministratore di sostegno in favore di chi non si trovi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, o di provvedere ai propri interessi. Con la conseguenza che l’amministratore di sostegno non può adottarsi per chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur se in condizioni di menomazione fisica, poiché adottando una soluzione differente si giungerebbe ad ammettere una ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona pienamente lucida.