NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 1216 del 21 gennaio 2021, ha affermato che anche nel caso in cui l’erede del socio defunto di una s.n.c. decida, con il consenso dei soci superstiti, di continuare l’attività ed acquisire la partecipazione anziché il credito corrispondente ai fini del calcolo delle imposte di successioni si deve considerare il valore del credito e non la partecipazione, poiché non esiste la partecipazione del defunto non può giuridicamente considerarsi la stessa partecipazione acquisita dagli eredi: questa trattasi di una partecipazione nuova seppur di entità analoga alla precedente, che essi acquisiscono rinunciando al credito alla liquidazione della quota dello stesso socio defunto e pattuendo, quale contraccambio, il loro ingresso in società.