NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77 del 2 febbraio 2021 sostiene che la risoluzione per mutuo dissenso della donazione stipulata entro un anno dal nuovo acquisto ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 1 della nota II bis del T.U.R., al fine di evitare la decadenza dai benefici richiesti per quest’ultimo, non rientra fra le fattispecie di decadenza dall'agevolazione c.d. prima casa. Detta norma consente di fruire delle agevolazioni prima casa in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di altra abitazione acquistata con le suddette agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare (anche gratuitamente) l'immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. La citata disposizione può considerarsi non elusa e quindi deve ritenersi rispettata anche nel caso in cui l'atto di cessione/donazione compiuto ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 1 della nota II bis del T.U.R., venga successivamente risolto per 'mutuo consenso' in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione.