NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la Risposta n. 60 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che può qualificarsi divisione e non massa plurima l’atto con cui si procede ad assegnare beni pervenuti “tutti ma per quote (quindi anche se non per intero)” in virtù di ultimo titolo rappresentato da successione “anche se le quote sugli stessi beni non siano identiche”. La situazione esaminate è quella derivante da acquisti effettuati da padre e figlio per quote diverse nel corso del tempo e che poi è divenuta di spettanza di detto figlio oltre degli altri eredi di quest’ultimo dopo la sua morte. L’Agenzia rifacendosi alla sua precedente circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi (nel caso il figlio coacquirente è anche erede del padre defunto), in quanto lo spirito della legge, quindi, tende a favorire la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti, di regola legati fra loro da vincoli di parentela, che hanno proprietà comuni, seppure derivanti da titoli diversi (circolare n.37/1986). Al riguardo sebbene sia stato chiarito che ogni titolo di acquisto genera una comunione (circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), si è anche puntualizzato che non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di “quote ideali” dei medesimi beni già compresi nella massa divisionale (cfr. anche sentenza Corte di Cassazione n. 27075 del 19 dicembre 2014). La questione esaminata pone l’ulteriore e delicato problema della divergenza di valore tra quota di diritto (nel caso diversa per i vari beni) e quota di fatto assegnata in quanto secondo circolare n. 18/E del 2013 (par. 2.2.1.), ai fini dell'imposta di registro, si ha "divisione senza conguaglio" quando con l'atto di scioglimento della comunione vengono assegnati a ciascun condividente beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto ad essi spettante sulla massa comune con la conseguenza che nella fattispecie in esame, se nell'assegnazione dei beni risulta un valore complessivo eccedente il 5 per cento del valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente, troverà applicazione l'imposta di registro con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. E’ opportuno pertanto stare attenti al livellamento dei valori dei diritti assegnati.