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Vi è divisione e non massa plurima anche se sui beni gli stessi comproprietari possiedono quote differenti.

Con la Risposta n. 60 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che può qualificarsi divisione e non massa plurima l’atto con cui si procede ad assegnare beni pervenuti “tutti ma per quote (quindi anche se non per intero)” in virtù di ultimo titolo rappresentato da successione “anche se le quote sugli stessi beni non siano identiche”. La situazione esaminate è quella derivante da acquisti effettuati da padre e figlio per quote diverse nel corso del tempo e che poi è divenuta di spettanza di detto figlio oltre degli altri eredi di quest’ultimo dopo la sua morte. L’Agenzia rifacendosi alla sua precedente circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi (nel caso il figlio coacquirente è anche erede del padre defunto), in quanto lo spirito della legge, quindi, tende a favorire la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti, di regola legati fra loro da vincoli di parentela, che hanno proprietà comuni, seppure derivanti da titoli diversi (circolare n.37/1986). Al riguardo sebbene sia stato chiarito che ogni titolo di acquisto genera una comunione (circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), si è anche puntualizzato che non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di “quote ideali” dei medesimi beni già compresi nella massa divisionale (cfr. anche sentenza Corte di Cassazione n. 27075 del 19 dicembre 2014). La questione esaminata pone l’ulteriore e delicato problema della divergenza di valore tra quota di diritto (nel caso diversa per i vari beni) e quota di fatto assegnata in quanto secondo circolare n. 18/E del 2013 (par. 2.2.1.), ai fini dell'imposta di registro, si ha "divisione senza conguaglio" quando con l'atto di scioglimento della comunione vengono assegnati a ciascun condividente beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto ad essi spettante sulla massa comune con la conseguenza che nella fattispecie in esame, se nell'assegnazione dei beni risulta un valore complessivo eccedente il 5 per cento del valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente, troverà applicazione l'imposta di registro con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. E’ opportuno pertanto stare attenti al livellamento dei valori dei diritti assegnati.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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