NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, n. 29506 del 24 dicembre 2020 ha affermato che alla liquidazione effettuata dal beneficiario del patto di famiglia, assegnatario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie si applica l’art. 58, co. 1, del D.Lgs. n. 346/1990 (TUIR) in quanto si qualifica, ai solo fini impositivi, come donazione del disponente in favore dei non assegnatari con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia previste per tale rapporto di parentela o di coniugio.