NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 12813/2023 afferma che in caso di rinuncia all’eredità da parte di un legittimario e trasmissione della delazione ai suoi discendenti, il rinunziante stesso può trattenere le donazioni e i legati fatti in suo favore ma il suo discendente subentrato che consegue l’eredità deve imputare tali donazioni e legati alla quota di legittima nella quale egli subentra per rappresentazione. Quindi ad oggi possono verificarsi i seguenti casi. In caso di rinuncia all'eredità al rinunziante restano i legati e le donazioni fatte in vita dal de cuius. Se però scatta la rappresentazione , colui che subentra nello stesso grado del rinunziante deve, se le donazioni sono fatte con dispensa da imputazione, computarle sulla disponibile e per l'eccedenza sulla legittima; se invece non prevedono la dispensa da imputazione, calcolarle in conto di legittima, se poi ,infine, come di prassi scriviamo nei nostri atti, a titolo di legittima e per l'eventuale supero a titolo di disponibile, con dispensa in tal caso da collazione e imputazione, calcolarle sulla legittima e, se questa è esaurita, sulla disponibile, con il risultato che esse sarebbero soggette a riduzione solo se esaurissero la legittima ed eccedessero pure la disponibile.