NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’obbligo di conformare le polizze assicurative decennali alle disposizioni del decreto MISE 20/07/2022 n. 154 (adeguamento della polizza allo schema tipo Allegato A al decreto, più scheda tecnica conforme all’Allegato B e Attestazione di conformità conforme all’Allegato C) sussiste solo nel caso di compravendite aventi per oggetto immobili da costruire il cui titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 5 novembre 2022. Deve trattarsi ovviamente del titolo con il quale è stata autorizzata la costruzione. Irrilevanti sono eventuali titoli successivi (posteriori al 5 novembre 2022) di approvazione di eventuali varianti in corso d’opera (a meno che si tratti di varianti radicali, che prevedano di fatto la sostituzione del progetto originario con un nuovo e diverso progetto). Per le costruzioni il cui Permesso sia stato rilasciato in data successiva le garanzie fideiussorie stipulate dal 16 marzo 2019 e sino alla data del 23 settembre 2022 conservano la loro efficacia sino alla scadenza. In caso di rinnovo, esse sono rese conformi al modello standard.
Inoltre l’art. 12, comma 6-bis, del D.L. 20 dicembre 2022 n. 198 (cd. decreto Milleproroghe 2023), ha introdotto una nuova disciplina transitoria per la decorrenza ( a partire al 31 dicembre 2023) dell’obbligo di conformazione della polizza assicurativa decennale al modello standard di cui all’art. 4, c. 1bis, del D.lgs. 20/06/2005, n. 122, in deroga a quella a suo tempo dettata dall’art. 3 del decreto MISE 20/07/2022 n. 154.