NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Risposta A.E. n. 33 del 19 gennaio 2021, richiamandosi ala precedente risoluzione del 11 aprile 2008, n. 149/E, ribadisce che affinché il meccanismo del "prezzo-valore" risulti applicabile alle pertinenze di un immobile abitativo, nell'atto di cessione deve essere evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale (cfr. circolare 1 marzo 2007, n. 12/E). La prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente e non basta l’elemento soggettivo espresso con la conseguenza che - come emerge dalla circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 - il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la "prima casa". Con la successiva circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, è stato ribadito che il requisito della "destinazione a servizio" è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in "prossimità" dell'abitazione principale acquistata con l'agevolazione "prima casa" (punto 3.11.2).