NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione,28 aprile 2021, n. 11124, ai fini della revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale ha ritenuto sufficiente la prova oggettiva della mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore sottolineando che è onere del debitore, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Inoltre se trattasi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito per la prova dell’elemento soggettivo è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore o la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.