NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Cassazione, 28 aprile 2021, n. 11199, afferma che quando, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di lavori condominiali straordinari (risultante irrilevante l’approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori) sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di tali lavori gravano, salvo diverso accordo, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. In caso di spese condominiali di carattere straordinario il Condominio è legittimato ad agire sia verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l’esecuzione dei lavori, sia verso il soggetto che ha acquistato l’immobile dal primo, ed è quindi responsabile per le somme dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Nei rapporti interni tra i due debitori, invece, salvo patto contrario, a sostenere le spese sarà il soggetto proprietario al momento della delibera assembleare.