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Nullità e convertibilità in ordinario del mutuo fondiario eccedente i limiti legali

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7509/2022, torna ad occuparsi delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario dall'art. 38 T.U.B., questione peraltro rimessa di recente dall'ordinanza n. 4117/2022 alle Sezioni Unite.La sentenza in oggetto si discosta dall’orientamento giurisprudenziale finora prevalente poiché ha affermato che il mancato rispetto del limite de quo non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, ma solo la disapplicazione della relativa disciplina di favore. Secondo la Corte, infatti, la sanzione della nullità del mutuo “eccedentario” è da ritenersi irragionevole e sproporzionata e parimenti non sembra corretto convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario nullo in mutuo ordinario, in quanto il mutuo fondiario non è un tipo contrattuale autonomo e irriducibilmente diverso dal mutuo ordinario; la Corte sottolinea, inoltre, come il valore del bene e la proporzione con esso della somma mutuata sono elementi aleatori tali da determinare una pericolosa ed intrinseca instabilità del contratto, recuperata solo in parte ed imperfettamente con il meccanismo della conversione del negozio nullo.La Corte ritiene invece che il mutuo fondiario “eccedentario” debba riqualificarsi come mutuo ordinario con conseguente automatica inapplicabilità della disciplina speciale della fondiarietà. Anche il Consiglio Nazionale del Notariato negli studi del 1992 e del 2018 ha sostenuto la tesi dell'esclusione della nullità del mutuo fondiario eccedentario, ritenendo tuttavia, (diversamente dalla pronuncia in esame della Corte) quale conseguenza della violazione dei limiti, solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilità.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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