NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7509/2022, torna ad occuparsi delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario dall'art. 38 T.U.B., questione peraltro rimessa di recente dall'ordinanza n. 4117/2022 alle Sezioni Unite.La sentenza in oggetto si discosta dall’orientamento giurisprudenziale finora prevalente poiché ha affermato che il mancato rispetto del limite de quo non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, ma solo la disapplicazione della relativa disciplina di favore. Secondo la Corte, infatti, la sanzione della nullità del mutuo “eccedentario” è da ritenersi irragionevole e sproporzionata e parimenti non sembra corretto convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario nullo in mutuo ordinario, in quanto il mutuo fondiario non è un tipo contrattuale autonomo e irriducibilmente diverso dal mutuo ordinario; la Corte sottolinea, inoltre, come il valore del bene e la proporzione con esso della somma mutuata sono elementi aleatori tali da determinare una pericolosa ed intrinseca instabilità del contratto, recuperata solo in parte ed imperfettamente con il meccanismo della conversione del negozio nullo.La Corte ritiene invece che il mutuo fondiario “eccedentario” debba riqualificarsi come mutuo ordinario con conseguente automatica inapplicabilità della disciplina speciale della fondiarietà. Anche il Consiglio Nazionale del Notariato negli studi del 1992 e del 2018 ha sostenuto la tesi dell'esclusione della nullità del mutuo fondiario eccedentario, ritenendo tuttavia, (diversamente dalla pronuncia in esame della Corte) quale conseguenza della violazione dei limiti, solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilità.