NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 727 del 19 gennaio 2021 sostiene che non sono oggetto di coacervo le donazioni esenti da imposta. Quindi devono considerarsi irrilevanti ai fini del calcolo del coarcervo e sforamento delle attuali franchigie le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, ossia quelle stipulate prima della reintroduzione dell’imposta di donazione ad opera del D.L. n. 262/2006 poiché secondo erano e devono continuare a considerarsi irrilevanti ai fini delle imposte. Secondo questo ragionamento devo considerarsi irrilevanti ai fini delle franchigie anche le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (esenti ex art. 59bis d.lgs 346/1990) i trasferimenti di aziende familiari, effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti (esenti ex art. 3 del d.lgs 346/1990). In termini più ampi detta Cassazione detta tre principi: a) Il coacervo come concetto generale si applica a donazioni attuali e pregresse; b) le donazioni pregresse sono da calcolarsi ai fini del coarcervo solo se non rientrano nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 nel quale vi era esenzione delle stesse (ribaltando quanto precedentemente sostenuto dalla Cassazione n. 11677/2017); c) l’esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge disponesse al momento della stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si calcola il coacervo.