NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8590/2022 si è pronunciata sul tema della risoluzione dei conflitti tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione, ritenendo prevalente l’acquisto di quest’ultimo a prescindere dalla trascrizione della sentenza di accertamento dell’usucapione o dalla sua anteriorità rispetto a quella dell’acquisto a titolo derivativo. La Suprema Corte precisa, infatti, che il conflitto in questione non può essere risolto ricorrendo al principio di priorità delle trascrizioni di cui all’art. 2644 c.c., dettato per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titolo derivativo dal medesimo avente causa, in quanto norma non applicabile agli acquisti a titolo originario, quale è l’usucapione.
Notaio Giovanni Maria Plasmati