NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cass. civ., Sez. I, ord. 17 gennaio 2024, n. 1782, ha affermato che la nomina di un amministratore di sostegno deve essere giustificata da specifiche motivazioni qualora le misure predisposte attengano a limitazioni della capacità di agire relative all’esercizio di diritti a contenuto economico o all’esercizio di diritti in sede giudiziaria ex art. 374, c.c., affinché dei soggetti lucidi o, comunque, non bisognosi di tale misura di sostegno non vengano lesi nell’esercizio dei propri diritti costituzionali. A tal riguardo, è principio consolidato che "in tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell'interessato." Infatti, l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che il beneficiario versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi: è da escludersi invece il ricorso all'istituto in oggetto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido. É stato, inoltre, puntualizzato che l'amministrazione di sostegno, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, vada graduata e proporzionata in ragione delle esigenze di tutela della persona, trattandosi di uno strumento di assistenza che ha lo scopo di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire dell'amministrato