NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3925/2024, intervenendo sulla questione dibattuta relativa all’ammissibilità della servitù di parcheggio, hanno aderito all’orientamento favorevole e più recente della giurisprudenza, respingendo la teoria secondo cui il parcheggio di autovetture su un'area poteva costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso: si riteneva, infatti, che la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone con accesso al fondo (anche numericamente limitate) non potesse in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio personale dei proprietari. La posizione della dottrina è, invece, sempre stata prevalentemente favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio, ritenendo che la facoltà di parcheggiare l’auto sul fondo servente fosse certamente idonea ad arrecare una utilità al singolo, ma allo stesso tempo idonea ad arrecare un vantaggio per il fondo dominante rendendolo maggiormente utilizzabile. Pertanto, la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su fondo altrui è da ritenersi ammissibile a condizione però che il diritto costituito presenti: 1) il requisito dell’immediatezza (nel senso che il titolare del fondo dominante debba potersi avvalere dell’utilitas derivante dalla servitù), 2) il requisito dell’inerenza al fondo servente, 3) il requisito della vicinanza, 4) il requisito dell’utilitas ossia deve costituire uno strumento per migliorare l’utilizzazione del fondo dominante.